AutismoGiurisprudenzaTribunale di Locri

Autismo, rivedibilità e indennità di accompagnamento: importante precedente del Tribunale di Locri.

Diagnosi di “Autismo” grave senza indennità di accompagnamento e con rivedibilità  –  Ricorso ex art. 445 bis cpc avverso mancato riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e rivedibilità  – Accoglimento integrale del ricorso con condanna alle spese.  

TRIBUNALE DI LOCRI, Sez. Previdenza e Lavoro, Ricorso 445 cpc , Giudice Dott. E. Rizzo, Decreto di omologa, del 19.07.2018.

NOTA

La commissione medico legale, in sede di visita per l’accertamento dell’invalidità, nonostante il riconoscimento della gravità dell’autismo non riconosceva ad un minore il diritto all’indennità di accompagnamento dichiarandolo, altresì, rivedibile dopo un paio di anni. I genitori decidevano di impugnare il verbale della Commissione Medica altamente lesivo dei diritti e della dignità del proprio figlio trovando “Giustizia” nel Tribunale di Locri.

Questo precedente del Tribunale di Locri – del 19.07.2018 – è estremamente importante in quanto conferma pienamente il principio della non rivedibilità in ipotesi di autismo. Così come ampiamente indicato nelle circolari che l’INPS ha emanato negli ultimi tre anni che appaiono ancora poco “conosciute” e “applicate” (analoga ipotesi è stata recentemente evidenziata/denunciata dal Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Calabria).

In merito all’esonero dalla visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’Handicap,  la norma di riferimento è contenuta all’art. 97, comma 2, della l. 388/2000: I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione“. Il Ministero della salute ha emanato un decreto nel 2007 in cui elenca alcune condizioni che non sono rivedibili (Decreto ministeriale – Ministero dell’economia e delle finanze, 2 agosto 2007 “Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante”).

In detto Decreto Ministeriale si puntualizza che “le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell’elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante; la relativa documentazione sanitaria va richiesta alle commissioni preposte all’accertamento che si sono espresse in favore dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione; oppure agli interessati, qualora non risulti acquisita agli atti da parte delle citate commissioni. E’ fatta salva la facoltà per i soggetti interessati di integrare la documentazione sanitaria con ulteriore documentazione utile allo scopo.”

In particolare, rileva ai fini del presente ricorso, il punto 10) di detta elencazione in cui si afferma:

10) Patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione.

Entro tale casistica rientra l’autismo, come specifica l’INPS nella circolare del 30 ottobre 2008, n. 23991 “Ulteriori istruzioni operative in tema di “Handicap e Disabilità.”.

In materia è intervenuta ancora più di recente l’INPS fornendo due chiarimenti ulteriori:

  1. con la comunicazione tecnico scientifica del 2.03.2015 riassume i criteri diagnostici prevalentemente usati: DSM IV TR, DSM-5 e ICD-10.
  2. con una ulteriore circolare, fatta uscire non a caso il 2 aprile 2015 (giorno della ricorrenza della giornata mondiale sull’autismo), puntualizza che “in considerazione della peculiarità del disturbo autistico che è una sindrome comportamentale con deficit sociale che deve essere valutato da strutture specializzate e accreditate del Servizio Sanitario Nazionale, si dispone che, in presenza di documentazione sanitaria probante proveniente da centri di riferimento si debba procedere ad accertamento su atti. È necessario infatti evitare inutili disagi ai minori e alle famiglie per un accertamento medico legale le cui evidenze clinico – obiettivo sarebbero comunque insufficienti in assenza di documentazione sanitaria attestante ripetute osservazioni nel tempo”.

Inoltre, sempre l’INPS con un ulteriore messaggio numero 5544 del 23/06/2014 sottolinea la non reversibilità della condizione delle persone con autismo e quindi consiglia alle commissioni di evitare la rivedibilità prima del compimento 18° anno di età. Principio ribadito ed esplicitato con la circolare del 2 aprile 2015 si dispone che, in presenza di documentazione sanitaria probante proveniente da strutture specializzate e accreditate del SSN, si debba procedere ad accertamento su atti (per evitare disagi a minori e famiglie).

L’INPS, ed in particolare il Coordinamento Generale Medico Legale, è intervenuto molte volte sul tema dell’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap (legge 104/1992) per le persone con autismo.

Nell’allegato al Messaggio INPS 23 giugno 2015, n. 5544 il Presidente della Commissione Medica Superiore così si esprimeva sul punto:

 L’Autismo è una grave  disabilità  sociale a carattere cronico  evolutivo,   espressione di un disordine dello sviluppo, risultante di processi biologicamente e geneticamente determinati che pertanto influiscono sul grado di espressività clinica nell’ambito della traiettoria individuale.

        La conseguenza di queste alterazioni è la limitazione delle autonomie personali e o sociali di grado diverso in relazione alla espressività del disturbo autistico con particolare riferimento alle capacità comunicative linguistiche e alla presenza di ritardo mentale e di altre comorbilità.

        La definizione diagnostica prevede un lungo iter valutativo   effettuato da operatori specializzati nell’ambito di un servizio dedicato specialistico.

        I criteri diagnostici del DSM IV, al quale si rimanda per una lettura estensiva, prevedono che vi sia:

  • compromissione qualitativa dell’interazione  sociale
  • compromissione qualitativa della comunicazione verbale e non verbale
  • modalità di comportamento, interessi e attività ristretti, ripetitivi e stereotipati

        La diagnosi di autismo è basata su parametri di tipo comportamentale ed è necessario che venga effettuata da strutture specializzate e accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale in riferimento a situazioni di osservazione standardizzate e adottando scale di valutazione   opportunamente elaborate per il comportamento autistico secondo protocolli raccomandati dalle Linee Guida accreditate.

        Al termine del suddetto percorso diagnostico e al fine di evitare ripetuti disagi al minore affetto e alla sua famiglia, la Commissione Medica Superiore ritiene che si debba evitare la previsione di rivedibilità, sia in tema di invalidità civile che di handicap,  entro il compimento del 18esimo anno di età, ad eccezione dei casi in cui le  strutture di riferimento attestino disturbo dello spettro autistico di tipo lieve o borderline con ritardo mentale lieve o assente“.

Con la  Comunicazione Tecnico Scientifica del Coordinamento Generale Medico Legale INPS, 2 marzo 2015 viene, infine, ribadito che”le previsioni di rivedibilità in minore affetto da disturbo autistico trovano ragione solo nei casi in cui le strutture di riferimento attestino un disturbo autistico di tipo lieve o borderline con ritardo mentale (misurato in termini di QI e di capacità adattive) assente o lieve“.


PROVVEDIMENTO

 

MERITA PARTICOLARE ATTENZIONE LA PERIZIA DEL CTU