G.d.P. di Locri e impugnabilità dell’estratto di ruolo: è illogico lasciare in sospeso un credito prescritto.
Giudice di Pace Locri, G.d.P. Avv. Giuseppe CAPOGRECO, Sentenza del 13.02.2018, n. 18.
Punti salienti della sentenza:
- Gli estratti di ruolo ex Equitalia oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione sono impugnabili. Il GdP di Locri si conforma al principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 2 ottobre 2015, n. 19704 secondo il quale “è ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall’Agente della riscossione, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, senza cioè dover necessariamente attendere uno specifico atto di intimazione per potersi difendere”.
- E’ illogico lasciare ‘sospeso’ un credito laddove lo stesso sia pacificamente prescritto. Interessante è l’ulteriore passaggio della motivazione della sentenza in cui il GdP di Locri, pur ripercorrendo sul punto la recente giurisprudenza della Cass. Civ., Sez.III n.22946/2016 la S.C. in cui si affermava che l’azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo non è da ritenersi giustificata in assenza di iniziativa esecutiva dell’amministrazione e va dichiarata inammissibile: “Questo giudicante, pur in presenza di siffatta autorevole pronuncia, ritiene illogico lasciare ‘sospeso’ un credito laddove lo stesso sia pacificamente prescritto per il sol fatto che il Concessionario non abbia, dopo la notifica della cartella, adottato altre iniziative esecutive in danno del contribuente.
Il testo integrale della sentenza è reperibile su www.dirittoitaliano.com
Giudice di Pace Locri, G.d.P. Avv. Giuseppe CAPOGRECO,Sentenza del 13.02.2018, n. 18