Il diritto di visita del genitore non collocatario nel periodo dell’emergenza Covid-19
A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione, a livello mondiale, del virus Covid-19 e delle conseguenti limitazioni degli spostamenti nell’ambito del territorio nazionale, imposte dal Governo all’intera cittadinanza, le normali abitudini quotidiane, le attività lavorative e più in generale le relazioni sociali di ognuno di noi sono state indubbiamente stravolte, con un enorme notevole disagio, anche sotto il profilo emotivo.
In questo difficile momento storico e sociale, particolarmente dura e complicata da gestire,è sicuramente la vita di molte coppie separate, con figli minori: l’emergenza Covid-19 ha infatti inciso nella gestione delle visite e degli incontri dei genitori separati affidatari, ma non conviventi con i figli minori.
Da quando nel nostro Paese è iniziata l’emergenza Covid-19 ci si chiede, dunque, come si possa conciliare il diritto di visita dei figli da parte dei genitori affidatari, non collocatari, con i provvedimenti restrittivi della libertà di movimento emessi dal Governo per la salvaguardia della salute pubblica, minacciata appunto dalla pandemia in atto.
Dal punto di vista delle misure restrittive della libertà di movimento dei cittadini italiani, il primo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. n. 11 del 8 marzo 2020)[1], disponeva per gli abitanti della sola Regione Lombardia, e di alcune altre province del nord, di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori individuati appunto dal predetto dpcm,consentendo soltanto gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Era, inoltre, consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Il successivo d.p.c.m. del 9 marzo (“Io resto a casa”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020, ha poi esteso l’applicabilità, dal 10 marzo, di dette disposizioni a tutto il territorio nazionale.
Il Governo, in questo contesto storico e normativo,con una nota del 10 marzo[2], pubblicata sul proprio sito istituzionale, ha preso posizione in ordine al diritto di visita dei figli minori del genitore affidatario non collocatario, pronunciandosi in senso favorevole alla legittimità degli spostamenti dei figli di genitori separati al fine di consentire agli stessi di poter frequentare entrambi i genitori, e ciò in ossequio ai provvedimenti giurisdizionali emanati per la regolamentazione della separazione, anche con riferimento alle coppie di fatto, e dei divorzi. Con la conseguenza che il diritto di visita è stato quindi fatto rientrare nelle situazioni di necessità ivi previste.
Ed è proprio in questo contesto che, in adesione ai chiarimenti forniti dal Governo, si inserisce una pronuncia del Presidente della IX Sezione Civile del Tribunale di Milano che con, decreto del 11 marzo 2020, a seguito del rifiuto di una madre di consegnare i figli al padre affidatario non convivente, si è espressamente pronunciato nel senso che, nonostante la vigenza dei provvedimenti restrittivi di cui al d.p.c.m. del 8.3.2020, gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore sono sempre consentiti, nel rispetto della concordata calendarizzazione delle frequentazioni dei figli con il padre.
Il Tribunale di Milano in sostanza si è espresso nel senso che l’art. 1, comma 1, lett. a), d.p.c.m. 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati ai rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti.[3]
In questo stesso contesto, tuttavia, si inseriscono delle pronunce di segno opposto.
Quella emessa dal Tribunale di Matera del 12 marzo 2020 il quale stabilisce la sospensione urgente del diritto di visita in ragione dell’attuale rischio epidemiologico e dei provvedimenti restrittivi adottati anche all’interno dello stesso comune, “essendo contrario al superiore interesse del minore uscire di casa e frequentare luoghi e persone diversi dal proprio domicilio”, l’ordinanza della Corte d’Appello di Lecce del 20 marzo 2020 che dispone in via d’urgenza “che il padre consenta ai minori collegamenti via Skype o con Wapp videochiamata, una volta al giorno … con la madre” garantendo in tal modo la continuazione anche in tale situazione emergenziale del rapporto con il genitore non collocatario, con modalità dunque che tutelino la salute di ciascuno.
Per ultimo, ma solo in ordine di tempo, il provvedimento emesso in data 20 marzo 2020 dal Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna secondo cui, di fronte ad una situazione di emergenza sanitaria come questa che stiamo vivendo, il diritto di visita dei genitori separati deve essere temporaneamente sospeso, decidendo dunque di “autorizzare la sospensione del diritto di visita e i rientri in famiglia dei minorenni inseriti in contesti etero familiari”[4]. E a tal fine lo stesso Tribunale ha autorizzato i servizi sociali territoriali a sospendere gli incontri protetti nel periodo di vigenza dei d.p.c.m. restrittivi degli spostamenti delle persone fisiche, invitando i genitori a mantenere forme di rapporto telefonico o telematico con i figli.
Successivamente, con l’evolversi repentino della situazione epidemiologica, in conseguenza del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, il Capo del Governo è stato costretto ad emettere, in data 22 marzo 2020, un nuovo d.p.c.m.[5] che, per quanto concerne gli spostamenti, all’art. 1 punto b) ha stabilito che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse”.
Nell’immediatezza successiva il Governo ha poi adottato ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, contenute nel Decreto-legge del 25 marzo 2019, n. 19, entrato i vigore in data 26.3.2020, comprendente altresì le misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19, e l’attuazione delle misure di contenimento[6], prorogate quanto meno fino al prossimo 13 aprile.
Ed è proprio nella vigenza delle disposizioni, più restrittive, contenute in queste ultime disposizioni normative che ci si chiede, con maggiori interrogativi, come si atteggia dunque il diritto di visita dei figli minori da parte dei genitori affidatari non collocatari.
Se si tiene conto dei chiarimenti forniti dal Governo, la soluzione non sembra essere cambiata rispetto al periodo di vigenza del precedente decreto n.11 del 8.3.2020,in quanto la FAQ presente sulla pagina del Ministero allo stato attuale non risulta essere stata aggiornata e, quindi,da ciò se ne deduce che,anche sotto la vigenza delle misure più stringenti adottate dal Capo dal Governo con l’ultimo decreto del 22 marzo, detto diritto continua ad essere concretamente garantito, in quanto gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro coniuge sono chiaramente consentiti, secondo le modalità stabilite dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio, poiché rientranti nei cosiddetti casi di necessità.
Dunque,anche sulle ultime disposizioni più restrittive contenute nell’ultimo decreto del Capo del Governo, allo stato si ritengono prevalenti le disposizioni contenute nei provvedimenti giurisdizionali in vigore, ad esempio le sentenze che, nel pronunciare la separazione o il divorzio dei coniugi, hanno disciplinato altresì le modalità di visita dei figli da parte del genitore affidatario non collocatario, con la conseguenza, pertanto, che il diritto di visita non viene ad essere temporaneamente sospeso, al contrario invece continuerebbe ad essere concretamente garantito.
Questa soluzione tuttavia, proprio in considerazione dell’allarme lanciato a livello mondiale dell’elevato rischio per la salute pubblica a causa della violenta circolazione del Covid-19, si porrebbe assolutamente in contrasto con la tutela della salute non soltanto dell’intera comunità nazionale ma anche dei minori stessi che sarebbero inevitabilmente esposti al pericolo di un contagio, poiché trasportati da una abitazione all’altra, in balia dei desideri e delle esigenze dei genitori stessi, e in totale dispregio del grandissimo momento di crisi in tema di salute pubblica che il nostro Paese sta vivendo.
La seconda soluzione, più auspicabile in questo delicatissimo momento di emergenza sanitaria, si pone invece nel senso di ritenere il diritto di visita temporaneamente sospeso in ossequio alle disposizioni emergenziali emanate per fronteggiare il dilagare del Covid-19, con la conseguenza che devono essere pertanto provvisoriamente modificate le modalità di incontro fisico dei genitori con i figli collocati con l’altro genitore, soprattutto se in abitazioni poste in comuni diversi,sfruttando ad esempio gli strumenti che oggigiorno la tecnologia digitale ci offre (come pc, tablet, smartphone) attraverso le videochiamate whatsapp, o quelle possibili utilizzando le diverse piattaforme digitali, compromesso che vede sacrificato per il momento, e fino a quando non sarà cessata l’emergenza epidemiologica in corso, il diritto del figlio di incontrare fisicamente il genitore affidatario ma non collocatario. E proprio in questa direzione si è già espresso il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, il cui Presidente Dott. Saverio de Simone, con ordinanza del 26 marzo 2020 si è pronunciato nel senso della sospensione degli incontri genitori-figli, ritenendo prevalente, in questo particolare momento storico, il diritto alla salute dei minori, invitando il genitore a favorire i contatti audio-video anche plurigiornalieri con l’altro genitore, attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnologici disponibili.[7]
Ovviamente, non è difficile comprendere che questa seconda soluzione certamente consentirebbe di ottenere un giusto compromesso tra le disposizioni giurisdizionali in vigore (sentenze, decreti, ordinanze emesse dai Tribunali) che statuiscono, definendone le modalità e i tempi, sugli incontri fisici tra genitori affidatari non collocatari e figli, e quelle restrittive emesse dal Governo per la tutela della salute pubblica, messa a rischio dal Covid-19, e dunque per la tutela della salute dei minori medesimi che, diversamente,verrebbero invece esposti a rischio di contagio.
Certo è che, come sempre accade anche in tempi di assoluta normalità, la soluzione più auspicabile sia quella di affidarsi al buon senso degli stessi genitori che, nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità secondo cui un bambino ha il legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, debbano sostanzialmente accordarsi in maniera ragionevole ed equilibrata, ponendo in essere soluzioni pratiche che tengano conto dell’emergenza sanitaria in corso, tutelando come interesse prevalente il diritto alla salute del minore, nel pieno rispetto del più generale principio del superiore interesse del minore (il best interest of child) che trova il suo fondamento normativo nell’art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, firmata a New York nel 1989.
Avv. Rosaria Sacco
Componente Dipartimento Diritto di Famiglia e Minori
Fondazione AIGA T. Bucciarelli
Responsabile Dipartimento Deontologia
AIGA – Sez. Locri
NOTE
[1]Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. n. 59 dell’8 marzo 2020.
[2]http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa: Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli? «Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».
[3]http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/famiglia/2020-03-17/il-diritto-visita-genitore-tempi-coronavirus-090705.php.
[4]https://www.corrieresalentino.it/2020/03/coronavisrus-e-diritto-di-visita-dei-figli
[5] Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 76 del 22 marzo 2020.
[6] Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, contenente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 79 del 25 marzo 2020.
[7]https://www.ansa.it/puglia