Patrocinio a spese dello Stato: la DOVEROSA “rigorosa” interpretazione dell’art. 136 T.U. Spese di Giustizia
Sentenza Corte di Cassazione – Sez. Lav N° 30418/2019 del 21.11.2019
Ferma restando l’incompatibilità del Patrocinio a Spese dello Stato e la richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore, il giudice di merito non può revocare il beneficio della parte non abbiente fuori dalle ipotesi tassative previste dall’art.136 del T.U. Spese di Giustizia(d.p.r. n.115 del 2002), ovvero esclusivamente nel caso di insussistenza dei presupposti (reddituali) per l’ammissione, o nel caso in cui l’interessato ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave.
Esulando la richiesta di distrazione dalla previsione di cui all’art. 136 T.U., la pronuncia di revoca del beneficio del patrocino in presenza della dichiarazione di distrazione delle spese del difensore della parte, nel presunto che la declaratoria ex art.93 c.p.c. formulata dal difensore costituisce rinuncia implicita della parte al patrocinio e preclude la possibilità di fruire di tale assistenza, è illegittima in quanto la rinuncia deve risultare in modo certo e univoco e tale univocità non può essere desunta dalla dichiarazione di distrazione che, invero, è atto proveniente da un soggetto diverso dal titolare del beneficio.
Peraltro, l’istituto del gratuito patrocinio rientra tra le provvidenze poste a garanzia dell’effettività del diritto di difesa, enunciato dall’art.24 Costituzione, tant’è vero che, caso di revoca o rinuncia al mandato del difensore, il beneficio perdura in capo alla parte e il nuovo difensore non deve presentare in nome proprio e nel proprio interesse ulteriori deverse instanze di ammissione (vedi Cass. Unite 1009/2014).
Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte, modificando radicalmente il precedente orientamento giurisprudenziale consolidato – da ultimo Sent. Cass. Sez. Lav.5232/2018 – ha affermato che l’interpretazione dell’art. 136 T.U. Spese di Giustizia deve essere assolutamente rigorosa.
Avv. Annamaria Tropiano
(Avvocato del Foro di Locri)
testo integrale della Sentenza Corte di Cassazione 30418_2019