GiurisprudenzaT.A.R.

Giudizio di Ottemperanza: necessario produrre in giudizio la copia del provvedimento monitorio notificato in forma esecutiva

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria Ordinanza 52/2019

Ottemperanza – decorso del termine di 120 giorni ex art. 14 del D.L. 669/1996 – necessario produrre in giudizio la copia del provvedimento monitorio notificato in forma esecutiva.

E’ necessario che sia data prova dell’avvenuta notificazione del titolo in forma esecutiva, atteso che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’art. 14, comma 1 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, per il quale il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione prima del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo;

Si tratta di una disposizione dettata con l’esplicita finalità di favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici, la stessa trova identica ratio anche riguardo alla proposizione del giudizio di ottemperanza, atteso che quest’ultimo ha come obiettivo, analogamente all’esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice.


Pubblicato il 28/01/2019 – 00052/2019 REG.PROV.COLL. 00327/2018 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 327 del 2018, proposto da xxxx, rappresentati e difesi dall’avvocato xxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. xxxx/2017, emesso il xxxxx 2017 dal Giudice del lavoro del Tribunale di xxxx.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, i signori xxxxxxo, chiedono, ex art. 112 comma 2 lettera c) del codice del processo amministrativo, l’esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo di cui in epigrafe.

Considerato tuttavia

– che sebbene, ai sensi dell’art. 114 comma 2 cpa, sia stata correttamente prodotta in giudizio, unitamente al ricorso, copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza con la prova del suo passaggio in giudicato, tuttavia non si rinviene nel fascicolo la copia del provvedimento monitorio notificato in forma esecutiva, dunque il Tribunale non è in condizione di valutare l’effettivo decorso del termine di 120 giorni ex art. 14 del D.L. 669/1996;

che appare invece necessario che sia data prova dell’avvenuta notificazione del titolo in forma esecutiva, atteso che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’art. 14, comma 1 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, per il quale il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione prima del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo;

che, invero, trattandosi di disposizione dettata con l’esplicita finalità di favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici, la stessa trova identica ratio anche riguardo alla proposizione del giudizio di ottemperanza, atteso che quest’ultimo ha come obiettivo, analogamente all’esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice.

Ritenuto, conclusivamente, necessario acquisire copia del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe notificato in forma esecutiva, onde poter valutare l’effettivo decorso del termine di 120 giorni ex art. 14 del D.L. 669/1996, da depositare entro il termine di giorni venti (20) dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

Ritenuto, da ultimo, di dover fissare, per il seguito della trattazione, l’udienza camerale indicata in dispositivo, rimanendo frattanto sospesa ogni pronunzia in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ordina a parte ricorrente il deposito di copia del decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, notificato in forma esecutiva all’A.S.P. di Reggio Calabria, dalla quale si possa valutare l’effettivo decorso del termine di 120 giorni ex art. 14 del D.L. 669/1996, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva.

Fissa l’udienza camerale di prosecuzione alla data del … 2019.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Andrea De Col, Referendario

Antonino Scianna, Referendario, Estensore