Intervista all’Avv. Anna Gatto, Presid. Ass.ne Aquilone, Camera Minorile di Locri. Tra gli argomenti trattati: la legge sulla “continuità degli affetti” e il difficile tema dei “bambini contesi”.
Gentilissima Collega Avv. Anna Gatto,
Ti ringrazio per aver concesso a Diritto Locrese questa intervista. La Tua professionalità e competenza nel campo della tutela giuridica della famiglia e dei minori ci consente di affrontare degli argomenti molto delicati.
UNA COSTANTE: IL DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE
Domanda (Avv. Leo Stilo): nell’ambito della Tua attività professionale di cosa ti occupi in prevalenza ?
Risposta (Avv. Anna Gatto): mi occupo prevalentemente di diritto di famiglia e diritto minorile. Svolgo l’attività professionale in prevalenza tra il Foro di Locri, Palmi e Reggio Calabria. Dal 2011 sono stata nominata dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria tutore e curatore di minori. La mia vita professionale è caratterizzata dallo studio e dall’approfondimento del diritto di famiglia e minorile anche attraverso la partecipazione a numerosi convegni, corsi di formazione e aggiornamento in materia.
CONOSCIAMO MEGLIO L’ASSOCIAZIONE L’AQUILONE, CAMERA MINORILE DI LOCRI
Domanda (Avv. Leo Stilo): ci puoi descrivere brevemente lo scopo e le attività svolte dall’Associazione l’Aquilone, Camera Minorile di Locri nel campo della tutela dei minori ?
Risposta (Avv. Anna Gatto): sono una delle Socie fondatrici dell’Associazione l’Aquilone Camera Minorile di Locri e nel corso degli anni ho ricoperto all’interno di essa la carica di Segretario, Vicepresidente e attualmente di Presidente. L’Aquilone Camera Minorile di Locri è una associazione senza scopo di lucro che ha come obiettivo prioritario lo studio, la promozione e la tutela dei diritti della persona bambina ed in età evolutiva. Tale obiettivo è perseguito con molteplici iniziative: studio, incontri, dibattiti, convegni, corsi di formazione; partecipazione a tavoli tecnici e alle riunioni operative con la magistratura, l’avvocatura tutta e tutte le altre istituzioni che a vario titolo operano nel settore minorile, anche al fine di assicurare in tali ambiti il pieno esercizio della rappresentanza degli avvocati che esercitano la professione in favore delle persone minori; collaborazioni con scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare incontri nelle scuole per la diffusione tra gli studenti della cultura e del rispetto delle regole e della giustizia e per la diffusione della conoscenza dei diritti delle persone minori.
IL DIFFICILE E COMPLESSO TEMA DEI BAMBINI “CONTESI”
Domanda (Avv. Leo Stilo): tra i casi affrontati nella Tua carriera professionale quale Ti piace ricordare ? Perché?
Risposta (Avv. Anna Gatto): ricordo un caso affrontato alcuni anni fa che riguardava due genitori non sposati di una piccola bimba di otto anni, dove la madre dopo litigate furiose per motivi di gelosia è partita per la Romania portando con sé la figlia piccola. Ricordo la minore come una bambina infelice che negava la sua confidenza e i suoi sorrisi a chiunque. Mi piace ricordare questo caso perche è stata una fattispecie giuridica complessa e perché alla fine è prevalsa la tutela dell’interesse preminente della minore anche da parte dei suoi genitori.
LA LEGGE SULLA “CONTINUITÀ’ DEGLI AFFETTI”
Domanda (Avv. Leo Stilo): ci sono casi in cui ritieni che la rigida applicazione della normativa non sia stata, in realtà, la soluzione migliore per il minore ?
Risposta (Avv. Anna Gatto): sì, in materia di adozione ed affidamento. In passato, infatti, la rigida applicazione della Legge 1983 n. 184, il cui titolo originario era “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” ed oggi “ Diritto del minore ad una famiglia”, largamente modificata dalla L. n- 476/1988 e dalla L. n. 149/2001, aveva condotto a conseguenze – avvertite sul piano sociale – come aberranti, pur di tenere gli istituti dell’adozione e dell’affidamento separati . Difatti, alcuni Tribunali per i Minorenni dopo anni di affidamento familiare, a seguito della dichiarazione di adottabilità del minore, procedevano all’individuazione di una coppia diversa ai fini dell’affidamento preadottivo, prescindendo dai legami instaurati con la famiglia affidataria, la quale non poteva mantenere con il minore alcun tipo di contatto dopo l’adozione. L’effetto sulla vita del bambino era devastante perché interrompeva la continuità affettiva consolidata nella famiglia affidataria e decretava un ulteriore separazione dalle persone che erano diventate sostituti genitoriali. A questa lacuna ha cercato di porre rimedio la Legge n. 173/2015 meglio nota come legge “sulla continuità degli affetti”, che è intervenuta proprio su questo punto garantendo i diritti dei bambini in affidamento familiare a mantenere il legame affettivo con la famiglia affidataria restando – ove ciò risponde al loro superiore e preminente interesse- nella famiglia in cui sono affidati divenendone figli adottivi, qualora gli affidatari abbiano i requisiti previsti dalla legge. Oppure preservando una relazione con la famiglia affidataria nel momento in cui i minori siano dati in adozione a un’altra famiglia o rientrino nella loro famiglia di origine. In tale ipotesi, infatti, sempre se ritenuto rispondente all’interesse superiore e preminente del minore deve essere sempre assicurata la continuità delle relazioni socio-affettive consolidatesi con la famiglia affidataria. Con tale legge, pertanto, si umanizza il passaggio dall’affidamento all’adozione che negli ultimi trent’anni era stato per i bambini fonte di dolore e di disperazione.
(Avv. Leo Stilo): Ti saluto e Ti ringrazio per aver concesso l’intervista a Diritto Locrese.
(Avv. Anna Gatto): Sono io a a ringraziare Diritto Locrese.