I “presupposti” dell’interdittiva antimafia (TAR Calabria, Sez. R.C.)
La recente sentenza del 4 settembre 2018, n 516 consente di riepilogare e sintetizzare la posizione giurisprudenziale che il T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, in merito ai presupposti necessari per l’adozione dell’interdittiva antimafia.(T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, Sent. del 4 settembre 2018, n 516).
Posto che per giurisprudenza dominante la natura dell’interdittiva antimafia sia di tipo cautelare cautelare e per che la sua funzione sia quella di massima anticipazione della soglia di prevenzione, “l’interdittiva non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste”.(T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, Sent. del 4 settembre 2018, n 516).
Da quanto indicato dai Giudici del TAR reggino ritengono legittimo che “ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata”.(T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, Sent. del 4 settembre 2018, n 516).
Un ulteriore aspetto evidenziato è la necessità logico-giuridica di considerare i predetti elementi indizianti “in modo unitario e non atomistico”. Ogni elemento deve assumere una valenza nella connessione con gli altri:“in altri termini, una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua portata nel legame sistematico con gli altri” (T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, Sent. del 4 settembre 2018, n 516).
Giurisprudenza: T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, Sent. del 4 settembre 2018, n 516, Cds, Sez. III, 13 aprile 2018, n. 2231; 30 marzo 2018, n. 2031; 7 febbraio 2018, n. 820; 20 dicembre 2017, n. 5978; 12 settembre 2017, n. 4295, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (AP n. 3/2018)